GUIDA STATO EBBREZZA:
05/07/2017
L’art. 186 co 2 del Codice della Strada disciplina le sanzioni comminate in caso di guida in stato di ebbrezza individuando tre fasce distinte a seconda della concentrazione di alcool nel sangue del conducente: a) qualora si accerti un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro, il soggetto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro che può variare da 500 euro a 2.000 euro, cui si aggiunge la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi; b) qualora si accerti un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro, il soggetto è punito con l’ammenda da 800 euro a 3.200 euro e con l’arresto fino a 6 mesi, cui si accompagna la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno; c) qualora si accerti un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, il soggetto è punito con l’ammenda da 1.500 euro a 6.000 euro e con l’arresto da sei mesi ad un anno, cui si aggiungono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni e la confisca (ovvero la sottrazione definitiva) del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato; in tal caso, se cioè il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata; inoltre, il documento di guida è revocato in caso di recidiva nel biennio.
Nelle ipotesi di cui alla lettera a) del predetto articolo verrà comminata al trasgressore la sola sanzione amministrativa, nelle ipotesi b) e c) oltre alla condanna al pagamento della sanzione amministrativa si aprirà a carico del conducente un procedimento penale. E’ opportuno pertanto valutare, con l’assistenza di un legale, la strategia difensiva migliore da adottare, eventualmente chiedendo la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità Che consiste nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività, da svolgere presso enti pubblici territoriali o presso organizzazioni di assistenza sociale, di volontariato o di lotta alle dipendenze . Il ricorso alla sostituzione della pena con il lavoro socialmente utile rappresenta, nella maggior parte dei casi e soprattutto nei casi più gravi, una soluzione molto favorevole per il conducente , perché anzitutto consente di evitare il pagamento di ingenti somme di denaro e qualsiasi restrizione della libertà personale. Inoltre, qualora il lavoro di pubblica utilità venga svolto positivamente, il Giudice pronuncia l’estinzione del reato, la riduzione della metà del periodo di sospensione della patente di guida ed infine la revoca del provvedimento di confisca del veicolo, ove precedentemente sequestrato.
Come si è anticipato, fra le sanzioni previste per il reato di guida in stato di ebbrezza vi è anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo che varia a seconda della gravità del fatto. Ma prima ancora che il Giudice del procedimento penale decida sulla detta sanzione amministrativa, la patente di guida viene ritirata dalle Forze dell’ordine contestualmente all’accertamento della guida in stato di ebbrezza, e poco dopo viene sospesa provvisoriamente dal Prefetto competente per territorio (art. 223 C.d.S.). Avverso tale provvedimento di sospensione, in via cautelare, del documento di guida è possibile fare opposizione al Giudice di Pace entro trenta giorni dalla relativa notifica. Per tale motivo l’intervento immediato di un legale esperto della materia consente in molti casi di ridurre il periodo di sospensione della patente e di valutare tutte le possibilità della difesa che possono essere pregiudicate da un intervento tardivo.